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Incentivo al posticipo del pensionamento Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 247 del 17 settembre 2025

Con la Risposta n. 247 del 17 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha espresso chiarimenti in merito all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286, L. 197/2022) è stato introdotto un incentivo volto a favorire il posticipo del pensionamento. La misura consente ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici di rinunciare all’accredito della contribuzione a proprio carico relativa all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive. La quota contributiva non più versata all’ente previdenziale viene corrisposta direttamente al lavoratore e, in base al rinvio operato dall’art. 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 161, L. 207/2024) ha ampliato l’ambito soggettivo della misura prevedendo che, oltre ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’incentivo si applica anche a coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria ex art. 24, comma 10, D.L. 201/2011. La norma richiama espressamente l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR alle somme corrisposte al lavoratore in luogo della contribuzione rinunciata.

Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che la disposizione fiscale citata menziona soltanto l’AGO e le forme sostitutive, senza fare riferimento alle forme esclusive (quali, ad esempio, la Gestione pubblica). L’interpello ha quindi sollevato la questione se anche gli iscritti a tali gestioni possano beneficiare dell’esenzione fiscale.L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 30 gennaio 2025, ha chiarito che l’estensione operata dalla legge di bilancio 2025 deve intendersi riferita non solo all’ambito previdenziale, ma anche a quello fiscale. La finalità incentivante della misura sarebbe infatti vanificata se le somme corrisposte ai lavoratori iscritti alle forme esclusive fossero assoggettate a tassazione. Pertanto, nonostante l’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR, nella sua formulazione originaria, non menzioni le forme esclusive, il rinvio operato dal comma 286 – come modificato – comporta l’applicazione del regime di non imponibilità anche a tali soggetti.

In conclusione, l’Agenzia riconosce che i lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO, compresi i dipendenti pubblici, possono avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento con applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per gli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive. Le somme percepite in sostituzione della contribuzione rinunciata non concorrono quindi alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione del rispetto dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa.

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