- Chi siamo
- Notizie
- Servizi
- Convenzioni
- Essere socio
- Eventi
- Contatti
- Login
- |
Giugno 10, 2026
Con la sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C?907/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento definitivo e significativamente distante, imposto unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce un licenziamento ai sensi della Direttiva 98/59/CE.
Tali ipotesi di licenziamento indiretto devono essere computate nel calcolo delle soglie previste per l’attivazione delle procedure di licenziamento collettivo, comprese quelle di informazione e consultazione sindacale.
La Corte ha inoltre precisato che il trasferimento del luogo di lavoro rappresenta una modifica di un elemento essenziale del contratto e che, quando comporta la prevedibile risoluzione di più rapporti di lavoro, il datore è tenuto ad attivare preventivamente le procedure previste per i licenziamenti collettivi.
PER INFORMAZIONI:
L'outlook della settimana. Il punto al 9 giugno 2026
Giugno 9, 2026
PER L'AZIENDA ITALIA CRESCITA LENTA MA STABILE FINO AL 2027
Giugno 8, 2026
CONSUMI E TURISMO TENGONO IN MOTO L’ECONOMIA
Giugno 8, 2026
L'outlook della settimana. Il punto al 3 giugno 2026
Giugno 3, 2026