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MODALITÀ ATTUATIVE DELL’ALBO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI STORICI.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2026 il Decreto 7 maggio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del Turismo, recante “Individuazione delle modalità attuative dell’istituito Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici” (allegato), che entrerà in vigore a partire dal 24 giugno 2026.
Il provvedimento, dà attuazione all’art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 219 (circolare Fipe n. 15/2025), che ha previsto l’istituzione del suddetto Albo nazionale. Al riguardo, appare opportuno ricordare che la presenza degli esercizi pubblici storici – dediti “alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande” (art. 2, comma 1 lett. c) D.Lgs n. 219/2024) - all’interno del nuovo sistema di riconoscimento nazionale costituisce il risultato di una specifica azione di rappresentanza svolta dalla Federazione nel corso dell’iter di approvazione del decreto legislativo. In particolare, la Fipe – intervenuta, in data 19 settembre 2024, in audizione presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, chiamate ad esprimere un parere sullo schema di D.Lgs - aveva evidenziato l’esigenza che il patrimonio rappresentato da caffè storici, ristoranti, trattorie, pasticcerie, gelaterie e più in generale dai Pubblici esercizi caratterizzati da una rilevante valenza storica, culturale e
identitaria fosse espressamente incluso nel perimetro del provvedimento, evitando che la disciplina fosse limitata alle sole attività commerciali e alle botteghe artigiane.

Il decreto attuativo definisce le modalità operative per la concreta istituzione, gestione, alimentazione e pubblicazione dell’Albo nazionale, confermando (art. 1), anzitutto, che esso sarà costituito dagli albi regionali e delle Province autonome nonché dagli albi istituiti da Comuni, Province e Città metropolitane, che saranno periodicamente aggiornati e trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si riporta di seguito l’analisi delle principali disposizioni contenute nel provvedimento:

  • Art. 2 - Disciplina della prima applicazione dell’Albo

La disposizione prevede che gli enti territoriali che abbiano già istituito propri albi o registri delle attività storiche trasmettano al MIMIT, per il tramite delle Regioni competenti ove previsto, gli elenchi delle attività iscritte entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 22 ottobre 2026).

La disposizione assume particolare rilievo per i Pubblici Esercizi storici già riconosciuti a livello territoriale, consentendo il loro inserimento nel nuovo sistema nazionale senza necessità di avviare nuove procedure di riconoscimento.

In tal senso, merita una specifica evidenziazione il comma 2 dell’art. 2, ai sensi del quale i soggetti già iscritti negli albi territoriali esistenti sono iscritti di diritto all’Albo nazionale, anche qualora non risultino in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 219/2024.

La norma appare finalizzata a salvaguardare le qualificazioni già attribuite dagli enti territoriali, evitando che l’introduzione del nuovo sistema nazionale possa determinare la perdita di riconoscimenti già conseguiti.

  • Art. 3 – Sezione delle attività storiche d’eccellenza

In conformità con quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs n. 219/2024, la disposizione prevede che l’Albo nazionale contenga una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza. Anche in questo caso, restano fermi i requisiti stabiliti dalla norma primaria (circolare Fipe n. 15/2025), tra cui quelli di essere imprese attive da almeno 70 anni continuativi e di esser gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell’eccellenza ovvero dal soggetto subentrante che abbia garantito la continuità. L’operatività di questa sezione sarà tuttavia subordinata all’adozione di un ulteriore provvedimento attuativo di competenza del MIMIT, di concerto con i Ministri della cultura e del turismo e d'intesa con la Conferenza unificata.

  • Art. 4 – Caratteristiche e pubblicazione dell’Albo nazionale

L’Albo sarà istituito presso il MIMIT, e sarà pubblicato in una specifica sezione del sito internet del Ministero, con collegamenti ai siti istituzionali delle Regioni e dei Comuni.

La disposizione, in particolare, prevede le regole di “alimentazione” dell’Albo nazionale, stabilendo che, ogni anno:

  • entro il 31 gennaio, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane e le Province dovranno trasmettere annualmente alle Regioni competenti gli aggiornamenti dei propri albi;
  • entro il 31 marzo, le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al MIMIT (all’indirizzo PEC albo.botteghestoriche@pec.mimit.gov.it) gli aggiornamenti necessari all’alimentazione dell’Albo nazionale.

Le trasmissioni di dati dovranno avvenire in conformità con quanto previsto in apposite linee guide allegate al provvedimento in argomento.

La norma (comma 3), inoltre, interviene anche sui profili della promozione e della valorizzazione degli esercizi storici, che l’art. 7 del D.Lgs n. 219/2024 attribuisce alle competenze del MITUR. In particolare, il portale turistico nazionale “Italia.it” e il sito internet di ENIT pubblicheranno le informazioni relative alle misure di valorizzazione e alle campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale, prevedendo altresì un collegamento diretto alla sezione dell’Albo nazionale presente sul sito del MIMIT.

Infine, con l’obiettivo di assicurare il raccordo tra le amministrazioni coinvolte, il comma 8 dell’art. 4 istituisce un Comitato misto a composizione paritetica composto da rappresentanti del MIMIT, del MITUR, delle Regioni e dell’ANCI.

Scarica il file "DM 7.05.2026 GU.pdf"

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