loader image
Chiudi

INL: tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative relative all’attività di vigilanza predisposta per tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore.

 

Queste le indicazioni fornite dall’INL:

L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà  considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023 (leggi in basso), secondo cui il Datore di Lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008,  ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.

Gli Uffici sono invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

 

la nota n. 5484 del 6 luglio 2026

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?