- Chi siamo
- Notizie
- Servizi
- Convenzioni
- Essere socio
- Eventi
- Contatti
- Login
- |
Luglio 14, 2026
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto del 22 giugno 2026, ha individuato il nuovo elenco delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi.
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno u.s., che dà attuazione all’art. 29 del DL n. 19/2024 (cd. Decreto PNRR), vengono ampliate le fattispecie che escludono i datori di lavoro dalla possibilità di beneficiare degli incentivi contributivi nel caso in cui le violazioni siano accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e le ordinanze – ingiunzione). Tali cause ostative non sussistono nelle ipotesi di prescrizione e oblazione.
L’elenco delle violazioni sostituisce il precedente contenuto all’interno del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
La nuova disposizione reca l’esclusione dai benefici:
- per 24 mesi nelle ipotesi considerate di maggior gravità come il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per 18 mesi in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza;
- per 12 mesi nel caso di violazioni sanzionate dal d.lgs. n. 81/2008 concernenti la valutazione dei rischi, la nomina delle figure della prevenzione, i cantieri temporanei e mobili, i lavoratori in quota, le attrezzature di lavoro, gli impianti e le macchine, la segnaletica di sicurezza, gli agenti fisici e chimici, le misure di protezione collettiva;
- per 8 mesi in caso di occupazione di cittadini extracomunitari
privi del permesso di soggiorno e la maxisanzione per il lavoro sommerso;
- per 6 mesi se vengono utilizzati lavoratori irregolari e per le violazioni concernenti la patente a crediti;
- per 3 mesi in caso di illeciti sui riposi e sulla durata dell’orario di lavoro (solo nel caso in cui riguarda almeno il 20% dei lavoratori regolarmente impiegati) e ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto ministeriale del 22 giugno 2026 in allegato, anche per tutta la normativa sulle violazioni.
PER INFORMAZIONI:
Benefici contributivi: nuove cause ostative al rilascio del DURC
Luglio 14, 2026
L'outlook della settimana. Il punto al 14 luglio 2026
Luglio 14, 2026
BLACKOUT ELETTRICI, CRESCE IL "CONTO" PER IMPRESE E NEGOZI
Luglio 13, 2026