loader image
Chiudi

Privacy e newsletter: entro il 29 ottobre le nuove regole sui pixel di tracciamento

Le imprese che utilizzano newsletter e comunicazioni e-mail devono verificare la conformità dei propri sistemi alle nuove Linee Guida del Garante Privacy.

Il 29 ottobre 2026 scade il termine per adeguarsi alle nuove disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali sull’utilizzo dei cosiddetti tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica.

Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante ha introdotto specifiche indicazioni per garantire maggiore trasparenza nella raccolta dei dati dei destinatari di newsletter, comunicazioni commerciali e informative.

Le nuove regole interessano anche le imprese del commercio, del turismo e dei servizi che utilizzano piattaforme di e-mail marketing per comunicare con clienti e utenti.

Cosa sono i tracking pixel?

I tracking pixel sono piccole immagini invisibili inserite nelle e-mail che consentono di raccogliere informazioni sull’apertura dei messaggi.

Attraverso questi strumenti è possibile conoscere, ad esempio, quando un destinatario apre una newsletter, quante volte la consulta e, in alcuni casi, raccogliere informazioni sul dispositivo utilizzato o sull’indirizzo IP.

Si tratta di funzionalità frequentemente presenti nelle piattaforme di invio delle newsletter, utilizzate per analizzare l’efficacia delle campagne di comunicazione.

Cosa cambia per le imprese?

Il Garante ha chiarito che l’utilizzo dei tracking pixel deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, i principi del GDPR.

Le imprese che utilizzano questi strumenti devono quindi:

? Informare chiaramente i destinatari della presenza dei sistemi di tracciamento e delle relative finalità, anche attraverso informative privacy articolate su più livelli.

? Acquisire il consenso quando necessario, in particolare per il monitoraggio individuale delle aperture, l’analisi delle preferenze e la profilazione.

? Consentire la revoca del consenso, offrendo agli utenti la possibilità di disattivare il tracciamento senza dover necessariamente rinunciare alla ricezione delle comunicazioni.

? Verificare le impostazioni delle piattaforme di invio, per assicurare che i sistemi utilizzati rispettino la normativa.

Quando non è necessario il consenso?

Le Linee Guida prevedono alcune deroghe, tra cui le rilevazioni statistiche effettuate esclusivamente in forma anonima e aggregata, determinate esigenze tecniche e di sicurezza e specifiche comunicazioni istituzionali o di servizio.

In ogni caso, spetta al soggetto che utilizza i sistemi di tracciamento verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa.

Cosa fare entro il 29 ottobre 2026

Le imprese che inviano newsletter o comunicazioni promozionali sono invitate a verificare con i propri fornitori di servizi digitali, consulenti privacy o responsabili della gestione delle newsletter:

? La presenza di sistemi di tracciamento nelle e-mail inviate.

? La correttezza delle informative privacy e delle modalità di raccolta del consenso.

? La disponibilità di strumenti per la revoca del consenso al tracciamento.

? L’eventuale necessità di modificare le impostazioni delle piattaforme utilizzate.

La scadenza del 29 ottobre rappresenta quindi un importante appuntamento per tutte le imprese che utilizzano la posta elettronica come strumento di comunicazione e marketing.

Per approfondire è possibile consultare il testo integrale delle Linee Guida del Garante Privacy.

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?