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Aprile 8, 2026
Si ricorda che il 7 aprile 2026 entra in vigore l’obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare l’informativa scritta in materia di salute e sicurezza ai lavoratori in regime di lavoro agile.
A decorrere da questa data, tale adempimento non può più essere considerato residuale o meramente formale: la mancata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro e il dirigente a responsabilità contravvenzionale.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, cosiddetta legge sulle PMI, all’articolo 11 introduce il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che, per le prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale informativa deve riguardare:
lavorativa.
Si evidenzia che l’obbligo di informativa non è una novità assoluta: esso era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha introdotto la disciplina del lavoro agile nell’ordinamento italiano. Tuttavia, fino ad oggi tale previsione non era assistita da una specifica sanzione penale. La medesima Legge n. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo, per la violazione dell’art. 3, comma 7-bis, la pena dell’arresto da due a quattro mesi, oppure dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:
materia di salute e sicurezza.
Si raccomanda pertanto di procedere con la massima urgenza alla verifica della conformità degli adempimenti aziendali in materia.
LEGGE 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)
(GU n.68 del 23-3-2026) Vigente al: 7-4-2026
Art. 11
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».
PER INFORMAZIONI:
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