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ALCOL E UNDER 18: LE REGOLE DA CONOSCERE

La tutela dei minori rappresenta uno dei profili più delicati della disciplina della vendita e somministrazione di bevande alcoliche. La normativa italiana stabilisce un divieto generale nei confronti di tutti i soggetti di età inferiore a diciotto anni, accompagnato da un sistema sanzionatorio differenziato a seconda dell’età del minore e delle modalità con cui la bevanda viene ceduta.

Il principale riferimento è l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, ai sensi del quale chiunque vende o somministra bevande alcoliche a un minore di diciotto anni è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Qualora la violazione sia commessa più di una volta, la sanzione aumenta da 500 a 2.000 euro ed è accompagnata dalla sospensione dell’attività per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

 

La disposizione prevede inoltre espressamente l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta. In presenza di dubbi, pertanto, l’operatore dovrà richiedere un documento valido prima di consegnare o servire la bevanda.

 

Un trattamento più severo è previsto quando la somministrazione riguarda un minore di sedici anni. In questo caso trova applicazione l’articolo 689 del codice penale, che punisce l’esercente di un’osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o bevande che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di tale età. La fattispecie rientra tra le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace.

 

Il quadro può quindi essere sintetizzato distinguendo due ipotesi: la vendita o la somministrazione a un minore di età compresa tra sedici e diciassette anni integra un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 125/2001; la somministrazione a un minore di sedici anni assume invece rilevanza penale ai sensi dell’articolo 689 del codice penale.

È importante sottolineare che il divieto riguarda tutte le bevande qualificabili come alcoliche, indipendentemente dalla loro gradazione o dalla distinzione commerciale tra vino, birra, cocktail e superalcolici. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2001, è infatti considerata “bevanda alcolica” ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi, mentre sono “superalcoliche” le bevande con gradazione superiore al 21% in volume.

Per un’azione efficace, il rispetto del divieto può non limitarsi al controllo effettuato al momento dell’ordine.

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