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Referendum del 22 e 23 marzo p.v. (permessi individuali retribuiti)

In prossimità dei referendum costituzionali di domenica e lunedì, si ricordano di seguito le disposizioni contrattuali (art. 167 CCNL TDS) e normative (DPR 361/57, Leggi nn. 53/90 e 69/92), oltre alle disposizioni di cui alla Pubblicazione n. 2 del Ministero dell'Interno (Cap. 7) concernente le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali in occasione delle prossime consultazioni referendarie:

  • tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore o rappresentante dei partiti o dei gruppi politici dei promotori dello stesso referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, come attività lavorativa;
  • per i giorni festivi o non lavorativi, i lavoratori sono compensati con quote giornaliere di retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo.

 

Si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale, laddove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte di domenica o in altre giornate non lavorative, il lavoratore ha diritto al corrispondente riposo compensativo ovvero alla corresponsione, a carico del datore di lavoro, dell’indennità sostitutiva.

Si precisa, inoltre, che, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

Per quanto concerne gli adempimenti posti a carico del lavoratore, questi è tenuto a preavvisare con congruo anticipo il datore di lavoro in merito alla necessità di fruire del c.d. permesso elettorale.

Da ultimo, occorre specificare che, al termine delle operazioni di voto e scrutinio, il lavoratore deve produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche una dichiarazione, firmata dal Presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura; per i lavoratori che assolvano l’incarico di Presidente, la certificazione potrà essere vistata dal Vice-Presidente.

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